Nella finanziaria del 2008 veniva stabilito che per rilasciare la licenza edilizia per costruire, i comuni dovevano adeguare il regolamento edilizio entro Gennaio 2009. Suddetta norma venne poi modificata e prorogata al 1° Gennaio 2009. La norma in questione modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.