Il conto energia :cosa è

di | Luglio 28, 2010
Come funziona il conto energia nella pratica?

Di seguito viene rappresentato uno schema generale di massima di un impianto fotovoltaico per chiarire meglio il funzionamento del conto energia.

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene convertita dall’inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.
Il primo contatore (contatore 1) posizionato dal gestore GSE a valle dell’inverter, conteggia tutta l’energia prodotta dall’impianto, e riconose al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:
1.    Impianto non integrato (es. impianto al suolo)
2.    Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura)
3.    Impianto integrato (es. pensiline con copertura  costituita da moduli fotovoltaici)
 La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:
Potenza P (kW)
Tipo Impianto
Non      integrato
Parzialmente integrato
Integrato
1 ≤ P ≤ 3
0,4
0,44
0,49
3 < P ≤ 20
0,38
0,42
0,46
P > 20
0,36
0,4
0,44

Le nuove tariffe del Conto Energia 2009 sono ridotte del 2% rispetto alle tariffe del 2008, per gli impianti che entreranno in funzione dal 1 Gennaio 2009.

Quindi, gli incentivi fotovoltaici che saranno erogati per gli impianti collegati alla rete elettrica nell�anno 2009 verranno calcolati partendo dalle seguenti tariffe incentivanti:

Potenza P (kW)
Tipo Impianto
Non      integrato
Parzialmente integrato
Integrato
1 ≤ P ≤ 3
0,392
0,4312
0,4802
3 < P ≤ 20
0,3724
0,4116
0,4508
P > 20
0,3528
0,392
0,4312
L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamante ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (contatore 2) che rileva i KWh immessi alla rete. Si puo’ immaginare la rete nazionale come una batteria di capacita’ infinita dove il produttore immette l�energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni.
Il terzo contatore (contatore 3) cioe  il normale contatore che si ha normalmente in casa  conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi e  produzione di energia elettrica dall impianto.
In sisntesi il contatore 2 ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il contatore 3 quello di misurare il consumo. La soluzione tecnica che si sta adottando attualemente e’ che il contatore 2 e 3 vengono condensati in uno unico bidirezionale.
Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce altres’ le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del 2%.
Le tariffe specificate ne decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi di  efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unita’ abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) fara’ seguito un aumento di pari entita’ della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).
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Che cosa è lo ‘scambio sul posto�?
Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorita’ per l’energia elettrica definisce le ‘Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile.
In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verra’ scontata sui consumi del produttore medesimo.
Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non paghera’ al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.
Come si coniuga il  conto energia  con lo  scambio sul posto ?
L Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che;   la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante   I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia .” .
Ciè significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.
Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cedera’ l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potra’ usufruire dello  scambio sul posto . Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell’energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell’ impianto (25/30 anni).

Accesso agli incentivi conto energia

L’accesso agli incentivi del nuovo conto energia per il fotovoltaico avviene direttamente dal sito del GSE

Il soggetto Responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, potr’ utilizzare l’apposita applicazione informatica sul portale del GSE per preparare automaticamente, secondo quanto previsto dall’art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i seguenti documenti:

  • la richiesta dell�incentivo (All. A1/A1p)
  • la scheda tecnica finale dell�impianto (All. A2/A2p)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� (All. A4/A4P)
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell�energia (opzionale � All. A3a/A3b)

Per utilizzare l�applicazione informatica del GSE � necessario collegarsi all�indirizzo: https://fotovoltaico.gsel.it/ e procedere innanzitutto con la registrazione che prevede l�inserimento dei propri dati anagrafici ed un indirizzo email valido per completare la registrazione. Il passo successivo prevede la conferma della registrazione via mail e l�assegnazione di una username e password per entrare nel portale del GSE.

Effettuata con successo la procedura di registrazione, si potr� accedere al portale mediante l�inserimento dei dati inviati via email, verr�, quindi, presentata la maschera di selezione decreto, attraverso la quale sar� possibile selezionare il meccanismo di incentivazione rispetto al quale gli impianti di competenza sono stati incentivati, accedendo quindi alle relative funzionalit� di gestione. Allo stato attuale � disponibile solo il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007.

Selezionato il DM 19/02/2007 comparir� una schermata da cui sar� possibile:

  • possibilita’ di modificare i propri dati anagrafici, precedentemente inseriti all�atto della registrazione al portale;
  • inserire la richiesta per un nuovo impianto;
  • verificare lo stato di avanzamento delle richieste d�incentivazione presentate;
  • inserire la richiesta di maggiorazione tariffa per impianti fotovoltaici aventi diritto al premio di risparmio energetico;

Al fine di evitare gli errori pi� frequenti riscontrati, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

  • la richiesta di tariffa incentivante, la scheda tecnica finale d’impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� e l’eventuale richiesta del premio abbinato al risparmio energetico devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it) e firmate in originale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
  • la documentazione finale di progetto deve contenere almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell’impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare l’impianto in una delle tipologie descritte all’art. 2 comma 1 lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime lettere b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.
  • il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve attestare i risultati delle prestazioni dell’impianto. Tale obbligo � esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli con potenza superiore a 50 kWp, come prescritto dai precedenti decreti ministeriali.

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