Nuove disposizioni per il recupero del 55%

di | Febbraio 26, 2010

Nel l decreto dell’11 marzo 2008 sulle detrazioni fiscali del 55%, ossia relativo agli sgravi statali per interventi di riqualifica energetica sugli immobili, prevedeva che i termini per accedere agli incentivi validi fino al 31 dicembre 2009 fossero modificati a partire dal 1° gennaio successivo, secondo l’indicazione di alcune tabelle a quel tempo definite. Due mesi orsono si è dunque avuta l’entrata in vigore di tali nuove normative.Il Ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola ha ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche, sulla base dell’esperienza accumulata negli scorsi due anni di applicazione della legge e delle osservazioni pervenute dagli operatori del settore. Di conseguenza a partire dal 15 marzo 2010 si dovrà fare riferimento a tabelle nuovamente aggiornate.

Il punto fondamentale della modifica riguarda i limiti sulla trasmittanza termica, ossia la quantità di calore che nell’unità di tempo attraversa un elemento strutturale, quali pareti, porte e finestre, determinando una dispersione termica e di conseguenza energetica.

Per poter accedere alle detrazioni è necessario che gli interventi effettuati rendano l’edificio in questione ben isolato dall’esterno, vale a dire caratterizzato da indici di trasmittanza molto bassi.

Il territorio nazionale è diviso in sei zone climatiche, da A ad F partendo da quella più calda a quella più fredda. In particolare: A, B, C corrispondono a sud Italia e isole, la maggior parte del centro rientra nella classe D e del nord nella zona E, infine sono classificate come F le località montane. La maggior parte delle regioni rientra quindi nelle zone D e E.

In base all’area climatica di appartenenza si hanno limiti di trasmittanza distinti; a determinare differenze sono anche le parti di interesse dell’immobile, ossia strutture opache verticali (pareti), coperture (tetti), pavimenti nonché chiusure apribili o assimilate (ossia tanto porte e finestre vere e proprie, quanto vetrine e strutture simili non apribili).

Il nuovo decreto, quello che entrerà in vigore in marzo, prevede vincoli più stringenti per la concessione degli incentivi per quanto concerne latrasmittanza delle pareti e le coperture (per queste ultime in particolare nelle zone dalla A alla D).

I limiti sono invece meno restrittivi per i pavimenti. Quanto alle chiusure apribili e strutture assimilabili, si hanno valori di trasmittanza massima accettata superiori a quelle del passato per le zone E ed F, mentre inferiori (quindi meno permissivi) per le regioni A e B.

Sono state introdotte novità anche per quanto riguarda l’installazione di caldaie a biomasse. Fino ad ora interventi di tal tipo avevano ricevuto sempre l’incentivo statale, in quanto si tratta di un sistema che sfrutta una fonte di energia rinnovabile.

Questo rende pari a zero l’energia da sorgente fossile necessaria per il riscaldamento degli edifici dotati di tali caldaie. Con il nuovo decreto però si è deciso di prendere in considerazione i costi energetici legati alla raccolta, lavorazione, confinamento e trasporto delle biomasse, i quali non sono nulli.

Per tener conto di questa richiesta di energia supplementare (da combustibile fossile) è stato introdotto un coefficiente correttivo per il calcolo dell’energia primaria necessaria all’edificio. In pratica, si deve calcolare il fabbisogno energetico dell’immobile successivo alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, introducendo il fattore correttivo, e i suoi coefficienti di trasmittanza: se il risultato rientra nei limiti stabiliti dalla legge, l’utente sarà ammesso alle detrazioni del 55%.






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